Comitato Regionale Arbitri

CRA – Comitato Regionale Arbitri

Cos’è il CRA?

Il CRA è il Comitato Regionale Arbitri ed è composto dal Presidente, da un vice presidente, da componenti, da collaboratori e da referenti di settore, nel numero indicato dal Comitato Nazionale tenuto conto delle effettive esigenze
organizzative e delle previsioni di bilancio.
Il CRA ha l’obbligo di riunirsi ogni due mesi e le riunioni devono essere verbalizzate.

I Compiti del CRA sono i seguenti:

  • coordinare e controllare l’attività tecnica delle Sezioni della zona territoriale di propria giurisdizione secondo gli indirizzi ed obiettivi indicati dal Comitato nazionale;
  • collaborare con il Presidente, in attuazione delle norme di funzionamento degli Organi tecnici, all’impiego e controllo tecnico degli arbitri in organico;
  • trasmettere al Comitato nazionale, per la presa d’atto, i provvedimenti relativi alle dimissioni e trasferimenti degli arbitri della regione e della provincia autonoma adottate dai Presidenti sezionali;
  • autorizzare i Presidenti sezionali all’indizione di ulteriori corsi arbitro rispetto a quello nazionale e segnalare al Comitato nazionale le relative richieste, indicando, in ogni caso, ai Presidenti sezionali il numero massimo degli arbitri da inserire nei ruoli al termine dei corsi, tenuto conto degli organici necessari sulla base delle gare sezionali da designare;
  • curare l’organizzazione, se allo stesso delegata dal Comitato nazionale, dei corsi di qualificazione e aggiornamento per Osservatori arbitrali, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate;
  • trasmettere, al termine di ogni stagione sportiva, d’intesa con i Presidenti di sezione per i soli arbitri appartenenti agli organici sezionali, l’inquadramento degli associati soggetti alla giurisdizione tecnica regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale;
  • trasmettere al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale o provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito formulata dall’Organo tecnico regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale;
  • definire l’entità degli introiti ed impieghi del Comitato regionale o provinciale e trasmettere il bilancio preventivo e quello consultivo al Comitato nazionale ed al responsabile del Servizio ispettivo nazionale;
  • approvare il bilancio di previsione delle Sezioni e comunque svolgere tutte le funzioni attribuite dal Regolamento amministrativo delle sezioni;
  • assicurare la diffusione, nell’ambito territoriale di competenza, dei principi del Codice etico e di comportamento, provvedendo all’indicazione di un componente avente funzioni, non esclusive, di referente regionale o provinciale per tale attività;
  • assolvere ogni ulteriore incarico affidato dal Comitato nazionale.

Quali sono i compiti e le funzioni del Presidente e Vice Presidente del CRA?

Iniziamo con il dire che il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano è nominato per una stagione sportiva dal Comitato nazionale su proposta del Presidente dell’AIA, sentiti i Presidenti sezionali.

Il Presidente, nell’ambito della Regione e della Provincia autonoma di competenza, svolge le funzioni tecniche ed amministrative assumendosene la responsabilità in proprio ed avvalendosi dei componenti del Comitato a ciò delegati.

Andando nello specifico, queste sono le funzioni e le competenze del Presidente e Vice Presidente del CRA

  • proporre al Comitato nazionale la nomina di un Vice presidente, al quale può delegare la responsabilità amministrativa ed anche tecnica, degli altri componenti e dei referenti regionali di settore, secondo le indicazioni numeriche stabilite dal Comitato nazionale, e proporne la revoca per comprovate ragioni;
  • distribuire tra le sezioni, in particolare ove le stesse sono più di una in ogni provincia, le gare da designare;
  • convocare, con preavviso di almeno tre giorni, e presiedere le riunioni del Comitato regionale o del Comitato provinciale e della Consulta regionale o provinciale, predisponendone l’ordine del giorno da inviare in copia al Comitato nazionale;
  • curare l’impiego dei fondi a qualsiasi titolo introitati dal Comitato;
  • nominare uno dei tre componenti del Collegio dei revisori sezionali;
  • delegare specifiche funzioni tecniche ai componenti del comitato;
  • determinare l’organico degli arbitri con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali.

In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice presidente.

In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente del Comitato regionale e del Comitato Provinciale, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell’art. 11, comma 6 lett. t), sono attribuite al Vice presidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che resta in carica sino al termine della stagione sportiva in corso.

Il Presidente del Comitato regionale e provinciale, il Vice Presidente e tutti i componenti, dalla nomina e fino alla cessazione dell’incarico, restano congelati nell’Organo tecnico di provenienza, ad eccezione dei collaboratori e referenti di settore che possono proseguire l’attività tecnica nel rispettivo Organo di competenza.



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